Art. 1
Rilascio e validità dei titoli di importazione
In vigore dal 5 ago 2010
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:
1)
all', la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
all’articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;»
2)
all', la seguente lettera g) è aggiunta al primo comma:
«g)
all’articolo 11, paragrafo 4, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (*1).
(*1)
GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.»;"
3)
all', lettera b), le parole «lettere da b) a f)» sono sostituite dalle parole «lettere da b) a g)»;
4)
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma:
«Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.»;
5)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Rilascio e validità dei titoli di importazione
1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda.
2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda.
3. I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.»;
6)
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:
a)
non oltre il quattordicesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;
b)
non oltre il ventunesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.»;
7)
all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 1o giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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