Art. 1

In vigore dal 4 ago 2010
Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o figurante come paese meno sviluppato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto, su sua richiesta, all’allegato I del presente regolamento.»; 2) all’articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il secondo comma seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente importati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.»; 3) all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire prova, riconosciuta valida da uno Stato membro, che la raffinazione è avvenuta per ragioni giustificate e motivi tecnici eccezionali.»; 4) l’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 828/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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