Art. 1
In vigore dal 4 ago 2010
Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o figurante come paese meno sviluppato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto, su sua richiesta, all’allegato I del presente regolamento.»;
2)
all’articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo e per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero che sono stati effettivamente importati, ripartendoli per numero di riferimento e paese di origine, espressi in chilogrammi equivalente zucchero bianco.»;
3)
all’articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire prova, riconosciuta valida da uno Stato membro, che la raffinazione è avvenuta per ragioni giustificate e motivi tecnici eccezionali.»;
4)
l’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 828/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:703:oj#art-1