Art. 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007
In vigore dal 30 lug 2010
Modifiche al regolamento (CE) n. 1580/2007
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:
1)
all’articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
il testo della lettera h) è sostituito dal seguente:
«h)
si intende per “sottoprodotto” un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;»
b)
il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:
«i)
per “preparazione” si intendono le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli non trasformati in ortofrutticoli trasformati;»
2)
l’articolo 52 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati, né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore ortofrutticolo.
Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’associazione di produttori, da una cooperativa di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.
Il tasso forfettario è pari:
a)
al 53 % per i succhi di frutta;
b)
al 73 % per i succhi concentrati;
c)
al 77 % per il concentrato di pomodoro;
d)
al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
e)
al 48 % per le conserve di frutta e verdura;
f)
al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;
g)
all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;
h)
all’81 % per la frutta secca;
i)
al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;
j)
al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;
k)
al 41 % per la paprika in polvere.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se del caso, la produzione ortofrutticola commercializzata va fatturata nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori”, quale prodotto elencato nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, condizionato e imballato, escluse:
a)
l’IVA;
b)
le spese di trasporto interno, se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione di produttori è significativa.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono le riduzioni da applicare al valore fatturato dei prodotti nelle varie fasi della consegna o del trasporto.»
3)
all’articolo 53, paragrafo 7, sono aggiunti i seguenti commi:
«Tuttavia, per i programmi operativi approvati entro il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata fino al 2007 è calcolato in base alla normativa in vigore nel periodo di riferimento, mentre il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore nel 2008.
Per i programmi operativi approvati dopo il 20 gennaio 2010, il valore della produzione commercializzata a decorrere dal 2008 è calcolato in base alla normativa in vigore al momento dell’approvazione del programma operativo.»;
4)
all’articolo 80, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le percentuali di cui al primo comma costituiscono valori medi annuali per un periodo di tre anni. È previsto un margine annuo di superamento di 5 punti percentuali.»;
5)
all’articolo 81, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
«Gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato, qualora questi siano stati sottoposti a trasformazione.»
6)
all’articolo 83, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese di cernita e di imballaggio degli ortofrutticoli freschi ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono ammissibili nell’ambito dei programmi operativi nei limiti degli importi forfettari definiti nell’allegato XII, parte A, per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l’emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato XII, parte B.»;
7)
è inserito l’allegato VI bis di cui all’allegato I del presente regolamento;
8)
l’allegato XI è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
9)
l’allegato XII è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:687:oj#art-1