Art. 1
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
In vigore dal 26 lug 2010
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia
1. Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue:
Specie
:
Acciuga
Engraulis encrasicolus
Zona CIEM
:
VIII
(ANE/08.)
Spagna
14 040
Francia
1 560
UE
15 600
TAC
15 600
TAC analitico
2. La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010.
3. Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
Storico versioni
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