Art. 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

In vigore dal 26 lug 2010
Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia 1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011, per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (in tonnellate di peso vivo), sono stabiliti come segue: Specie : Acciuga Engraulis encrasicolus Zona CIEM : VIII (ANE/08.) Spagna 14 040 Francia 1 560 UE 15 600 TAC 15 600 TAC analitico 2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 7, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 53/2010. 3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.
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