Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 479/2009
In vigore dal 26 lug 2010
Modifiche del regolamento (CE) n. 479/2009
Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
Per “accesso” si intende che, allorché richiesti, i documenti e le altre informazioni pertinenti devono essere trasmessi immediatamente o quanto prima possibile in funzione del tempo necessario per raccogliere le informazioni richieste.»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*1), relative al segreto statistico.
Le informazioni statistiche di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per “informazioni statistiche” si intendono:
a)
dati provenienti dalla contabilità nazionale;
b)
inventari;
c)
tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;
d)
questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.
Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (in prosieguo “CMFB”).
(*1)
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;"
3)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
1. La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche ed eventuali visite metodologiche.
2. Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»;
4)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 11 bis
Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati effettivi trasmessi conformemente all’articolo 8, ad esaminare le questioni metodologiche, a discutere i procedimenti e le fonti statistici illustrati negli inventari e a valutare l’ottemperanza alle norme contabili. Le visite di dialogo sono utilizzate per individuare i rischi o i potenziali problemi riguardo alla qualità dei dati trasmessi.
Articolo 11 ter
1. Le visite metodologiche sono intese a controllare i procedimenti e verificare i conti su cui si basano i dati trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come descritta all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per quanto riguarda la qualità dei dati.
3. Ai fini del presente regolamento, si potrebbe ritenere che esistano rischi o problemi significativi circa la qualità dei dati trasmessi da uno Stato membro, in particolare quando:
a)
esistono revisioni frequenti e consistenti del disavanzo o del debito, che non siano chiaramente e adeguatamente spiegate;
b)
lo Stato membro interessato non trasmette alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche richieste nel quadro delle consultazioni esplicative in materia di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), o a seguito di una visita di dialogo, nel periodo tra loro concordato, e non sia stato chiaramente e adeguatamente illustrato il motivo del ritardo o della mancata risposta;
c)
lo Stato membro interessato modifica, unilateralmente e senza una spiegazione chiara, le fonti e i metodi di valutazione del disavanzo o del debito dell’amministrazione pubblica registrato nell’inventario con effetti rilevanti sulle stime;
d)
esistono questioni di metodo in sospeso, che potrebbero avere effetti rilevanti sulle statistiche relative al disavanzo o al debito, che non sono state risolte tra lo Stato membro e la Commissione (Eurostat) a seguito di consultazioni esplicative o delle precedenti visite di dialogo, che danno luogo a riserve da parte della Commissione (Eurostat) in due notifiche PDE successive;
e)
esistono persistenti aggiustamenti tra flussi e stock insolitamente elevati e non chiaramente spiegati.
4. Tenendo principalmente in considerazione i criteri menzionati nel paragrafo 3, la Commissione (Eurostat) decide di effettuare una visita metodologica, dopo averne informato il CMFB.
5. La Commissione dovrebbe informare esaurientamente il comitato economico e finanziario riguardo ai motivi delle visite metodologiche.»;
5)
all’articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione (Eurostat) e su base volontaria, l’assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L’elenco di tali esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.
La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, tenendo conto di un’adeguata distribuzione di esperti negli Stati membri e di un’adeguata rotazione dei medesimi tra gli Stati membri, le modalità delle loro prestazioni e le modalità finanziarie. La Commissione condividerà con gli Stati membri l’intero costo da questi sostenuto per l’assistenza dei rispettivi esperti nazionali.
2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha il diritto di accedere ai conti di tutte le amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, di Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le sottostanti informazioni contabili e di bilancio dettagliate esistenti.
In tale contesto, le informazioni contabili e di bilancio comprendono:
—
le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali,
—
le indagini statistiche e i questionari dell’amministrazione pubblica pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici,
—
le informazioni fornite dalle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali sull’esecuzione del bilancio di tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica,
—
i conti di enti, società e istituzioni senza scopo di lucro fuori bilancio e di altri enti analoghi che fanno parte del settore dell’amministrazione pubblica nella contabilità nazionale,
—
i conti dei fondi di previdenza e assistenza sociale.
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito pubblico. In entrambi i casi, gli istituti statistici nazionali, in quanto coordinatori nazionali conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, supportano la Commissione (Eurostat) nell’organizzazione e nel coordinamento delle visite. Gli Stati membri assicurano che tali amministrazioni e servizi nazionali e, se necessario, le loro amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i sottostanti conti pubblici. I registri riservati del sistema statistico nazionale e altri dati riservati dovrebbero essere forniti alla Commissione (Eurostat) solo ai fini della valutazione della relativa qualità. Gli esperti in materia di contabilità nazionale che assistono la Commissione (Eurostat) nel quadro delle visite metodologiche si impegnano per iscritto a rispettare la riservatezza dei dati prima di accedere a tali registri o dati riservati.»;
6)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
1. Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi stabiliti all’ del regolamento (CE) n. 223/2009. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’ del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni statistiche nazionali abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie all’esecuzione di tali compiti.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee affinché le istituzioni e i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei sottostanti conti pubblici agiscano con responsabilità e nel rispetto dei principi fissati all’ del regolamento (CE) n. 223/2009.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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