Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 9 lug 2010
Il regolamento (CE) n. 1542/2007 è modificato come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nell’Unione europea (UE) da pescherecci UE e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci UE nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate: a) per l’aringa, nelle zone CIEM (*1): I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII; b) per lo sgombro, nelle zone CIEM: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque UE del Copac (*2); c) per il sugarello, nelle zone CIEM: IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque UE del Copace. (*1)  Zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70)." (*2)  Zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).»;" 2) all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La parte che effettua la pesatura deve tenere, per ogni sistema di pesatura, un registro rilegato e numerato in ogni pagina (registro di pesatura). Il registro è compilato immediatamente dopo aver ultimato la pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 ora locale del giorno in cui si è ultimata la pesatura. Il registro di pesatura indica: a) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato; b) il numero di identificazione delle autocisterne nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura in conformità dell’articolo 7. Il carico di ogni autocisterna deve essere pesato e registrato separatamente. Tuttavia può essere registrato come peso unico il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all’altro e senza interruzione; c) le specie di pesce; d) il peso di ciascuno sbarco; e) la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura.»
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Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2010/607) — Testo vigente | Portale Normativo