Art. 1
In vigore dal 9 lug 2010
Lo strumento per la stima del consumo di combustibile sviluppato e messo a disposizione dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (3) è approvato per essere utilizzato dai soggetti indicati di seguito:
1)
emettitori di entità ridotta ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell’allegato XIV, punto 4, della decisione 2007/589/CE;
2)
tutti gli operatori aerei di cui all’allegato XIV, punto 5, della decisione 2007/589/CE ai fini della stima del consumo di combustibile di determinati voli compresi nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE qualora manchino i dati necessari a monitorare le emissioni di biossido di carbonio in seguito a circostanze che esulano dal controllo dell’operatore aereo e che non possono essere determinati con un metodo alternativo definito nel piano di monitoraggio dell’operatore aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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