Art. 1

Zucchero

In vigore dal 7 lug 2010
Il regolamento (CE) n. 247/2006 è così modificato: 1) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701 ) per un periodo di cinque anni: — nel 2011 : 3 000 tonnellate, — nel 2012 : 2 500 tonnellate, — nel 2013 : 2 000 tonnellate, — nel 2014 : 1 500 tonnellate, — nel 2015 : 1 000 tonnellate.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Zucchero 1.   Nel periodo di cui all’articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (*1), lo zucchero seguente, prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 61 del medesimo regolamento, beneficia dell’esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all’ del presente regolamento: a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 ; b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola). 2.   Nelle Azzorre i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati a fine di raffinazione, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna). Per l’approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l’andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 3) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Preparazioni a base di latte In deroga all’, le Isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di preparazioni a base di latte di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinate alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate all’anno. L’aiuto versato per l’approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall’Unione non può superare 210 EUR a tonnellata ed è compreso nel limite di cui all’articolo 23. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.»; 4) all’articolo 12, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione;»; 5) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Vino 1.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera. 2.   In deroga all’articolo 120 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve appartenenti alle varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont), raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni. Il Portogallo procede all’eliminazione progressiva degli appezzamenti coltivati a varietà di viti “ibridi produttori diretti” di cui è vietata la coltura, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Isole Canarie.»; 6) all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4.   In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d’oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell’Unione europea, a condizione che ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale. Il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito è chiaramente indicato sull’etichetta di vendita.».
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