Art. 1

In vigore dal 7 lug 2010
All’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1019/2002 è aggiunto il seguente comma: «La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.»
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