Art. 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

In vigore dal 2 lug 2010
Condizioni di transito e magazzinaggio L'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte non destinate all'importazione nell'Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione europea, conformemente agli o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni: a) le partite provengono da un paese terzo o da parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell'Unione europea partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli ; b) le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione europea di latte crudo o del relativo prodotto a base di latte, conformemente all'attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario di cui alla parte 2 dell'allegato II; c) le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 3 dell'allegato II per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato; d) l'idoneità delle partite al transito o al magazzinaggio, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 (17) della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea.
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