Art. 2
In vigore dal 2 lug 2010
Per un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002 non modificato dal presente regolamento.
Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 ottobre 2010, a condizione che i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1o settembre 2010.
Storico versioni
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