Art. 38
Condizioni per la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o di un prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web
In vigore dal 1 lug 2010
Condizioni per la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o di un prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web
1. Qualora, ai fini della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto debbano essere forniti agli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta, risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la fornitura del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o del prospetto attraverso tale supporto durevole deve essere adatta al contesto nel quale si svolgono o si svolgeranno i rapporti d’affari tra la società di gestione e l’investitore; e
b)
la persona alla quale deve essere fornito il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto, posta di fronte alla scelta tra ricevere tali informazioni su carta o su altro supporto durevole, sceglie specificamente quest’ultimo.
2. Qualora il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto debbano essere forniti tramite un sito web, e le informazioni non siano dirette personalmente all’investitore, risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:
a)
la fornitura delle informazioni attraverso tale supporto deve essere adatta al contesto nel quale si svolgono o si svolgeranno i rapporti d’affari tra la società di gestione e l’investitore;
b)
l’investitore deve acconsentire espressamente alla prestazione delle informazioni in tale forma;
c)
all’investitore deve essere comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito web e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;
d)
le informazioni devono essere aggiornate;
e)
le informazioni devono essere continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.
3. Ai fini del presente articolo, la prestazione di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra la società di gestione e l’investitore, se vi è la prova che l’investitore ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d’affari può essere considerata come un elemento di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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