Art. 1
In vigore dal 1 lug 2010
1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a)
90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
b)
28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:581:oj#art-1