Art. 1

In vigore dal 1 lug 2010
1.   Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006. 2.   Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità. 3.   Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo; b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente. 4.   I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
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