Art. 2
Modalità di esecuzione
In vigore dal 30 giu 2010
Modalità di esecuzione
1. Le disposizioni di cui all’ sono esposte nell’allegato.
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.
Storico versioni
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