Art. 1

In vigore dal 29 giu 2010
Il capo 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato: 1) i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’ della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (*1), senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue (*2). 6. Rifiuti urbani solidi (*3) come i rifiuti domestici. (*1)   GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40." (*2)  Il termine “acque reflue” non si riferisce alle “acque di lavorazione”, ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi." (*3)  Il termine “rifiuti urbani solidi” non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.»;" 2) è inserito il seguente punto 8: «8. Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere “Candida” coltivati su n-alcani.»
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