Art. 1

In vigore dal 23 giu 2010
Il regolamento (EU) n. 1272/2009 è modificato come segue: 1) All’articolo 16, paragrafo 2), la lettera b) è sostituita dal seguente testo: «b) la gara per l’acquisto di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Spetta alla Commissione chiudere detta gara, seguendo la stessa procedura, per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, in base alle rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato.»; 2) All’articolo 16, paragrafo 6), l’introduzione è sostituita dal seguente testo: «Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano le seguenti norme:»; 3) All’articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «dopo aver verificato la ricevibilità dell’offerta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e dopo aver trasmesso la comunicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e fatte salve le misure adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, l’organismo d’intervento rilascia un buono di consegna datato e numerato, recante i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna della merce; c) il luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce; d) il prezzo per il quale l’offerta è accettata.»; 4) All’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   Se il luogo di ammasso indicato dall’offerente è modificato dall’organismo d’intervento ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento tranne i primi 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km restano interamente a carico dell’organismo d’intervento. Il presente paragrafo non si applica qualora si applichi l’articolo 31, paragrafo 2).»; 5) All’articolo 38, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal seguente testo: «a) le spese di trasporto tra l’effettivo luogo di presa in consegna designato dall’organismo d’intervento e il luogo di ammasso di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); punto iv), in cui i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati al costo più basso, ma che non superano il limite dei 100 km di cui all’articolo 29, paragrafo 1); nonché»; 6) Nell’allegato III, parte IX, il punto 6 è sostituito dal seguente testo: «6. Ogni scatolone deve essere sigillato: a) mediante la marchiatura di identificazione apposta conformemente al disposto dell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e b) su ciascuna delle due estremità laterali mediante un’etichetta dell’organismo d’intervento comportante un numero di serie applicato su entrambe le estremità dello scatolone in modo tale che detta etichetta venga lacerata all’apertura dello scatolone.»
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