Art. 1
In vigore dal 22 giu 2010
In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009, le domande di titoli d’importazione per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318 e 09.4319 non devono essere accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione rilasciati dalle competenti autorità dell’Australia, del Brasile o di Cuba.
Storico versioni
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