Art. 3
Programma di dati statistici
In vigore dal 16 giu 2010
Programma di dati statistici
1. Il programma dei dati statistici da trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l’anno di riferimento 2011 è costituito dagli ipercubi elencati nell’allegato I.
2. Gli Stati membri trasmettono il valore speciale «non applicabile» solo nei seguenti casi:
a)
quando una casella si riferisce alla modalità «non applicabile» di almeno una disaggregazione; oppure
b)
quando una casella descrive un’osservazione che non esiste nello Stato membro.
3. Gli Stati membri sostituiscono ogni valore riservato di una casella con il valore speciale «non disponibile».
4. Gli Stati membri possono sostituire un valore non riservato di una casella con il valore speciale «non disponibile» solo quando il valore si trova in una casella secondaria.
5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione (Eurostat) non divulga al pubblico alcun valore inattendibile trasmesso da tale Stato membro.
Storico versioni
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