Art. 2
In vigore dal 14 giu 2010
1. In deroga all’, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90 , 3102 40 90 , ex 3102 29 00 , ex 3102 60 00 , ex 3102 90 00 , ex 3105 10 00 , ex 3105 20 10 , ex 3105 51 00 , ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore che ha offerto un impegno accettato dalla Commissione e che è menzionato nella decisione 2008/577/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
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siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente nell’Unione, e
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siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e
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le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
3. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
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ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 2, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o
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quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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