Art. 2
Divieti
In vigore dal 14 giu 2010
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.
Storico versioni
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