Art. 2

Divieti

In vigore dal 14 giu 2010
Divieti La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette successivamente a tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:508:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo