Art. 1

In vigore dal 9 giu 2010
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in questi Stati membri è vietata a decorrere dalle ore 00.00 del 10 giugno 2010. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.
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