Art. 1

In vigore dal 7 giu 2010
Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento: a) per “assistenza tecnica” si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione, o qualsiasi altro servizio tecnico, e può assumere forme quali istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza; b) per “comitato delle sanzioni” si intende il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Sono vietati: a) la fornitura di assistenza tecnica relativa ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo non governativi in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria relativi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione di crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo non governativi in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia; o c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).»; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   In deroga all’, le autorità competenti, indicate tra i siti web elencati all’allegato I, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di: a) assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzata da quest’ultima; e b) assistenza tecnica relativa a equipaggiamenti non letali destinata esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a condizione che lo Stato membro interessato abbia preventivamente notificato la fornitura di tale assistenza tecnica al comitato delle sanzioni. Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni. 2.   Le decisioni relative alle richieste di autorizzazione sono adottate dalle autorità competenti caso per caso, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni, compresi i criteri di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (*1). Le autorità competenti chiedono salvaguardie contro l’abuso di tali autorizzazioni e, se del caso, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti consegnati e del materiale connesso. 3.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo. (*1)   GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.»;" 4) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che intendano fornire al governo della Liberia qualsiasi assistenza relativa ad attività militari di cui all’, sono tenuti ad informare in anticipo l’autorità competente, i cui siti web figurano nell’allegato I, dello Stato membro in cui risiedono o sono situati. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni. Gli Stati membri interessati, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, ne informano il comitato delle sanzioni.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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