Art. 1
In vigore dal 3 giu 2010
1. Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e le Isole Salomone sono ripartite fra gli Stati membri come segue:
— Tonniere congelatrici con reti a circuizione:
Spagna
:
75 % delle possibilità di pesca disponibili
Francia
:
25 % delle possibilità di pesca disponibili
2. Se le domande di autorizzazioni di pesca presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di autorizzazioni di pesca presentate da altri Stati membri.
3. Fatte salve le disposizioni dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (2).
Storico versioni
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