Art. 1
Consiglio di gestione del programma globale
In vigore dal 3 giu 2010
La decisione 2008/839/GAI è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.»;
2)
all’articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:»;
3)
l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.»;
4)
l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 17 bis
Consiglio di gestione del programma globale
1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato “consiglio di gestione del programma globale” (il “consiglio di gestione”). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.
2. Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.
Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.
Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.
3. Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.
4. Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.
5. Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:
—
la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,
—
i luoghi di riunione,
—
la preparazione delle riunioni,
—
l’ammissione di altri esperti,
—
un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.
Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17.
6. Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.
7. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla “Regolamentazione dell’indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti” della Commissione.»;
6)
all’articolo 19, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell’, paragrafo 3.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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