Art. 1
In vigore dal 3 giu 2010
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è il seguente:
Paese
Società
Aliquota del dazio
(EUR al chilogrammo)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, contea di Xixian, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese
0
A471
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Zona economica e tecnologica, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese
0
A472
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese
0,11
A473
Tutte le altre società
0,26
A999
Indonesia
PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonesia
0,24
A502
Tutte le altre società
0,27
A999
3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2010:492:oj#art-1