Art. 5

Restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria- restrizioni fondamentali

In vigore dal 27 mag 2010
Restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria- restrizioni fondamentali L’esenzione di cui all’ non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo; b) la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature ed un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali; c) la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli ed il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:461:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria- restrizioni fondamentali (Art. 5 Regolamento (UE) 2010/461) — Testo vigente | Portale Normativo