Art. 2
Applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002
In vigore dal 27 mag 2010
Applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002
A norma dell’articolo 101, paragrafo 3 del trattato, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2010 e il 31 maggio 2013, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, che soddisfano i requisiti per l’esenzione previsti dal regolamento (CE) n. 1400/2002 che si riferiscono specificamente agli accordi verticali per l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi.
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