Art. 3
In vigore dal 25 mag 2010
1. La validità dei titoli d’importazione rilasciati con data di scadenza successiva al 31 maggio 2010 a norma dei regolamenti (CE) n. 955/2005 e (CE) n. 1002/2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento scade il 31 maggio 2010.
In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno 2010 il titolare dei titoli d’importazione di cui al primo comma può restituire i titoli inutilizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, che svincolano la cauzione per i quantitativi inutilizzati.
2. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 955/2005 e dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1002/2007, il periodo di validità dei titoli d’importazione rilasciati a norma dei suddetti regolamenti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non va oltre il 31 maggio 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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