Art. 1
In vigore dal 21 mag 2010
La ripartizione, per il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote nazionali fissate all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è fissata nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:445:oj#art-1