Art. 1

In vigore dal 21 mag 2010
La ripartizione, per il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, fra le «consegne» e le «vendite dirette» delle quote nazionali fissate all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è fissata nell’allegato del presente regolamento.
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