Art. 2
In vigore dal 20 mag 2010
1. Fino al 1o dicembre 2010 i fornitori di sostanze che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’, punto 1, del presente regolamento.
2. Fino al 1o dicembre 2010 i fornitori di miscele possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’, punto 1, del presente regolamento.
3. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’, punto 2, del presente regolamento.
4. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/CEE, comprese l’indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
5. Fino al 1o giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fino al 1o giugno 2015, i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell’allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.
Fino al 1o giugno 2015, i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all’1 % in peso nelle miscele non gassose e allo 0,2 % in volume nelle miscele gassose, oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell’allegato II del presente regolamento.
6. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2010, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato I del presente regolamento prima del 1o dicembre 2012.
Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per le miscele immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento prima del 1o giugno 2017.
7. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell’allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.
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