Art. 1
In vigore dal 20 mag 2010
Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (6).
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