Art. 36

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 19 mag 2010
Rendicontazione e discarico 1.   Entro il 1o marzo successivo a ciascun anno finanziario, il contabile dell'Ufficio di sostegno comunica al contabile della Commissione il rendiconto provvisorio, corredato della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso. Il contabile della Commissione consolida il rendiconto provvisorio delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario. 2.   Entro il 31 marzo successivo a ciascun anno finanziario, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti il rendiconto provvisorio dell'Ufficio di sostegno corredato della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio chiuso è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul rendiconto provvisorio dell'Ufficio di sostegno, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario il direttore esecutivo redige il rendiconto definitivo dell'Ufficio di sostegno, sotto la propria responsabilità, e lo trasmette al consiglio di amministrazione per un parere. 4.   Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sul rendiconto definitivo dell'Ufficio di sostegno. 5.   Entro il 1o luglio successivo a ciascun anno finanziario, il direttore esecutivo trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 6.   Il rendiconto definitivo è pubblicato. 7.   Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia inoltre tale risposta al Consiglio di amministrazione. 8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa. 9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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