Art. 1
In vigore dal 19 mag 2010
Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:
1)
all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;
2)
l’articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante:
i)
l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull’animale in questione conformemente all’allegato I ter;
ii)
se necessario, l’esecuzione di misure sanitarie preventive concernenti altre malattie sull’animale in questione.»;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Per garantire il controllo delle malattie diverse dalla rabbia, che possono diffondersi grazie ai movimenti degli animali da compagnia, la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, misure sanitarie preventive di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma. Dette misure sono scientificamente giustificate e proporzionate al rischio di diffusione delle malattie in parola dovute a tali movimenti.»;
3)
all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fino al 31 dicembre 2011 l’introduzione degli animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:
—
devono essere identificati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e»;
4)
l’articolo 8, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6.»;
b)
alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, essere messi in quarantena a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nell’Unione.»;
5)
all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall’allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.»;
6)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, in merito all’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, in merito alle zecche, possono subordinare l’introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;
7)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 19 bis
1. Al fine di tenere conto del progresso tecnico la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici per l’identificazione come stabilito nell’allegato I bis.
2. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici riguardanti la vaccinazione antirabbica la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 19 ter, fatte salve le condizioni degli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici relativi alla vaccinazione antirabbica come stabilito nell’allegato I ter.
3. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 19 ter
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 19 quater.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 19 quater e 19 quinquies.
Articolo 19 quater
1. La delega di poteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri informa l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19 quinquies
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;
8)
sono aggiunti gli allegati I bis e I ter, contenuti nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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