Art. 1
In vigore dal 19 mag 2010
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese per l’edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti casi:
a)
per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale;
b)
per tutti gli Stati membri soltanto nell’ambito di un approccio integrato per le comunità emarginate.
L’allocazione per l’edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR.
2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi:
a)
rinnovo delle parti comuni nell’edilizia plurifamiliare esistente;
b)
rinnovo e cambio d’uso di edifici esistenti di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.
Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.
La Commissione adotta l’elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e l’elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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