Art. 1

In vigore dal 11 mag 2010
All' del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno: a) dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; b) della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure c) della tutela dell'ambiente, e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati nell'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.»
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