Art. 1

In vigore dal 10 mag 2010
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705 , con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, che rientrano nei codici NC ex 8708 70 10 e ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708 70 10 10 e 8708 70 50 10) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 20,6 %. 3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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