Art. 1

Comunicazione degli operatori

In vigore dal 7 mag 2010
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato: 1) All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1) (di seguito: “il registro”) è incluso nella banca dati elettronica “E-Bacchus”. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»." 2) L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Comunicazione degli operatori Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.». 3) L'articolo 25 è così modificato: a) al paragrafo 1, i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità: a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure b) mediante controlli a campione, oppure c) mediante controlli sistematici, oppure d) mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.»; ii) il quinto comma è soppresso; b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;». 4) L'articolo 56, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “imbottigliatore”, la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;»; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “indirizzo”, il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.». 5) L'articolo 63 è così modificato: a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.»; b) al paragrafo 7 è aggiunto il quarto comma seguente: «Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.». 6) All'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.». 7) All'articolo 67, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi: a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo “sciroppo di dosaggio” o lo “sciroppo zuccherino”, o b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.». 8) L'allegato XII è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento. 9) L'allegato XV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento. 10) All'allegato XVII, punto 4, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti: «— Tokaj, — Vinohradnícka oblasť Tokaj».
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