Art. 1
Comunicazione degli operatori
In vigore dal 7 mag 2010
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1)
All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1) (di seguito: “il registro”) è incluso nella banca dati elettronica “E-Bacchus”.
(*1)
GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»."
2)
L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Comunicazione degli operatori
Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.».
3)
L'articolo 25 è così modificato:
a)
al paragrafo 1,
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:
a)
mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure
b)
mediante controlli a campione, oppure
c)
mediante controlli sistematici, oppure
d)
mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.»;
ii)
il quinto comma è soppresso;
b)
al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;».
4)
L'articolo 56, paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“imbottigliatore”, la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;»;
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
“indirizzo”, il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.».
5)
L'articolo 63 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.»;
b)
al paragrafo 7 è aggiunto il quarto comma seguente:
«Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.».
6)
All'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.».
7)
All'articolo 67, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:
a)
i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo “sciroppo di dosaggio” o lo “sciroppo zuccherino”, o
b)
i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.».
8)
L'allegato XII è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
9)
L'allegato XV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
10)
All'allegato XVII, punto 4, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«—
Tokaj,
—
Vinohradnícka oblasť Tokaj».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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