Art. 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

In vigore dal 7 mag 2010
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota 1.   Per la campagna 2010/11, che va dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 . 2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d’Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
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