Art. 1

In vigore dal 6 mag 2010
I requisiti e i controlli di cui all’articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano ai movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parti A e B, di detto regolamento quando il numero totale di animali introdotti in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro o da uno dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, di detto regolamento è superiore a cinque.
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