Art. 1
In vigore dal 6 mag 2010
Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:
1)
all’articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso della Grecia e di Cipro, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.»;
2)
l’allegato VIII è così modificato:
a)
la riga relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:
«Polonia
14 137 »
b)
la riga relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:
«Slovacchia
1 865 »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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