Art. 1

In vigore dal 5 mag 2010
Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato dell’Unione europea conformemente alle condizioni fissate in detto allegato. Tali indicazioni sulla salute sono incluse nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
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