Art. 1

In vigore dal 5 mag 2010
Le indicazioni sulla salute contenute nell’allegato del presente regolamento non sono inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Possono tuttavia continuare a essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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