Art. 1

In vigore dal 4 mag 2010
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio Codice addizionale TARIC Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd 5,6  % A972 Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd 27,3  % A973 Tutte le altre società 53,4  % A999 3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:377:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo