Art. 1
In vigore dal 4 mag 2010
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 983/2009 la tabella è così modificata:
1)
la prima voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:
«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1,5-2,4 g di steroli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto soltanto in relazione agli alimenti che rientrano nelle seguenti categorie: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e condimenti per insalate. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “dal 7 al 10 %
” e la durata necessaria per ottenere l'effetto “
2 o 3 settimane
”.»;
2)
la seconda voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:
«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-2,4 g di stanoli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto soltanto in relazione agli alimenti che rientrano nelle seguenti categorie: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e condimenti per insalate. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “dal 7 al 10 %
” e la durata necessaria per ottenere l'effetto “
2 o 3 settimane
”.»;
3)
la terza voce della quinta colonna (Condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituita dalla seguente:
«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 2 g di acido α-linolenico e con l'assunzione quotidiana di 10 g di acido linoleico».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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