Art. 3
In vigore dal 26 apr 2010
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N.-105 04/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO/BELGIË
Fax +32 22956505
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’ alle importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.
Storico versioni
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