Art. 1
In vigore dal 26 apr 2010
1. All', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è inserito il testo seguente nella tabella alla voce relativa ai produttori in Malaysia:
«Paese
Società
Aliquota del dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Malaysia
Pantech Steel Industries Sdn Bhd
49,9
A961 »
2. Il dazio istituito è parimenti riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Malaysia, fabbricato dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd.
3. All' del regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per la Pantech Steel Industries Sdn Bhd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.»
4. Con l'aggiunta del paragrafo di cui sopra, l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1001/2008, è rinumerato , paragrafo 4.
5. Al regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il seguente allegato:
«ALLEGATO
Sulla fattura commerciale valida di cui all', paragrafo 3, deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile dell'organismo che emette la fattura commerciale, contente le seguenti informazioni:
1)
nome e funzione del responsabile dell'organismo che emette la fattura commerciale;
2)
la seguente dichiarazione: Il sottoscritto certifica che il (volume) del [prodotto in esame], venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da (nome ed indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte e che il prezzo fatturato è definitivo e che non sarà oggetto di compensazione, parziale o totale, mediante alcuna pratica.
Data e firma.»
6. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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