Art. 15
In vigore dal 26 apr 2010
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.
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