Art. 2

In vigore dal 23 apr 2010
Con riguardo alle categorie di cui sopra, si intende per: a)   «paese di precedente dimora abituale»: il paese nel quale una persona aveva la dimora abituale immediatamente prima dell'immigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita; b)   «paese di successiva dimora abituale»: il paese nel quale una persona stabilisce la sua dimora abituale successivamente all'emigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita; c)   «livello di sviluppo»: il grado di sviluppo relativo di un paese, definito sulla base di misurazioni statistiche della speranza di vita, del grado di alfabetizzazione e di istruzione e del prodotto interno lordo (PIL) pro capite; d)   «nato nel paese»: la persona nata nel paese di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza; e)   «nato all'estero»: la persona nata in un paese diverso da quello di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza.
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