Art. 2
In vigore dal 23 apr 2010
Con riguardo alle categorie di cui sopra, si intende per:
a) «paese di precedente dimora abituale»: il paese nel quale una persona aveva la dimora abituale immediatamente prima dell'immigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;
b) «paese di successiva dimora abituale»: il paese nel quale una persona stabilisce la sua dimora abituale successivamente all'emigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;
c) «livello di sviluppo»: il grado di sviluppo relativo di un paese, definito sulla base di misurazioni statistiche della speranza di vita, del grado di alfabetizzazione e di istruzione e del prodotto interno lordo (PIL) pro capite;
d) «nato nel paese»: la persona nata nel paese di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza;
e) «nato all'estero»: la persona nata in un paese diverso da quello di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:351:oj#art-2