Art. 1

In vigore dal 22 apr 2010
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 721/2008, terza colonna, «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico», i termini: «— 10-15 g/kg adonirubin — 3-5 g/kg cantaxantina» sono sostituiti dai termini: «— 7-15 g/kg adonirubin — 1-5 g/kg cantaxantina».
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