Art. 1

Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali

In vigore dal 21 apr 2010
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è così modificato: 1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente: «b) di aver importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) o esportato nei paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio nel corso dell'ultimo periodo contingentale concluso prima della presentazione della domanda. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 2) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per “nuovi importatori” si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all', paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 o abbiano esportato in paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.»; 3) l'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e recante un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.»; b) è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli agenti doganali o i loro rappresentanti non possono presentare domanda di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.»; 4) l'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I titoli “A” sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2: «2.   La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 ammonta a 60 EUR per tonnellata.»; 5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali Ai fini del presente capo, il “quantitativo di riferimento” è costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, nel corso dei tre anni civili che hanno preceduto il relativo periodo contingentale.»; 6) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli importatori presentano le loro domande di titoli “A” durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile per il primo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio per il secondo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre per il terzo sottoperiodo e durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio per il quarto sottoperiodo.»; 7) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma: «Al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale a norma del presente regolamento, gli importatori presentano la prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati per gli anni di cui all'articolo 8.»; 8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Rilascio di titoli “A” I titoli “A” sono rilasciati dalle autorità competenti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono state presentate e non oltre la fine dello stesso mese.»; 9) all'articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Entro il giorno 14 di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, in chilogrammi, oggetto di domande di titoli “A” presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), dello stesso regolamento, non oltre il 10 maggio per il primo sottoperiodo, il 10 agosto per il secondo sottoperiodo, il 10 novembre per il terzo sottoperiodo e il 10 febbraio per il quarto sottoperiodo.»; 10) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli “B”, entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.»; 11) all'articolo 15, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93;».
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